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Cosa può o non può fare il manager di un gruppo emergente e non?

Un articolo per capire se il manager ha poteri di rappresentanza, ha l'esclusiva, può usare l'immagine ed è lui che deve occuparsi della promozione.



E’ abbastanza comune nel contratto di management conferire al manager poteri di rappresentanza, affinché possa sottoscrivere a nome dell’artista o del gruppo musicale tutti quei contratti necessari per lo sviluppo della sua attività artistica. L'artista può comunque revocare la procura in qualsiasi momento, ad esempio qualora venga meno il rapporto di fiducia o comunque si reputi necessario: tutti i contratti firmati dal manager munito di rappresentanza hanno infatti validità giuridica.
Meglio comunque prevedere, almeno in prima battuta, contratti senza mandato di rappresentanza, in modo da poter avere un maggiore controllo sull’attività del manager, che dovrà pertanto sottoporre i contratti alla vostra attenzione e sottoscrizione. Tale controllo si reputa fondamentale nei contratti discografici, dove la firma dell’artista, e, non del manager in sua vece, è, a nostro parere, imprescindibile.
Il consiglio di carattere generale è quindi di non conferire un mandato di rappresentanza troppo ampio e preferire invece un mandato che consenta al manager solo una gestione ordinaria dell’attività dell’artista e/o un mandato che imponga la firma congiunta del manager e dell’artista per i contratti più importanti per la carriera di quest’ultimo.

Il manager si impegna a negoziare per conto dell’artista, concerti, partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive, fornire consigli connessi alla sua immagine e in generale a tutto quanto correlato alla promozione e al lancio dello stesso.
Si consiglia, soprattutto quando la fiducia nel vostro manager non è ancora totale, di inserire una clausola in forza della quale questo assicura all’artista un numero minimo di spettacoli all’anno, pena la risoluzione del contratto.
L’aspetto promozionale, un tempo gestito interamente dagli uffici interni delle case discografiche, è oggi spesso delegato all’esterno ad agenzie con differenti competenze, tra cui appunto agenzie di management, per divulgare la attività, immagine e nome dell’artista.

L’artista autorizza il manager all’uso del suo nome, del suo marchio e della sua immagine, per esempio, su qualsiasi materiale pubblicitario e/o propagandistico (merchandising) o per produrre attività non musicali (il c.d. “comarking”), sempre nel rispetto del suo onore, del suo decoro e della sua reputazione.

L’esclusiva è la norma.

(Dal Manuale di Sopravvivenza per Musicisti di S. Antonini e J. Coll)