Nel settore musicale la vendita di magliette e differenti prodotti con il marchio o l’immagine dell’artista porta a grandi guadagni, quando si sfrutta correttamente. Ci sono gruppi musicali che guadagnano di più con la vendita di merchandising che con quella dei dischi. Per questo si consiglia di non concedere l’esclusiva alla casa discografica, lasciando la possibilità di autogestirsi il proprio merchandising, con vendita di prodotti ai concerti dal vivo, via internet e tramite imprese che distribuiscono questo tipo di articoli.
Si consiglia, prima di negoziare il contratto, di provvedere alla registrazione come marchio del vostro nome artistico presso l’Ufficio Marchi e Brevetti anche per la classe relativa ai prodotti di merchandising quali camice, magliette, biro ecc.1 e eventualmente del vostro ritratto che, può essere registrato come marchio solo dall’artista stesso o da un terzo con il consenso di quest’ultimo. Qualora infatti tale registrazione avvenisse senza la dovuta autorizzazione, potreste far valere la nullità della registrazione o chiedere il trasferimento a vostro favore della registrazione.
Fate attenzione ai tipi di prodotti sui quali sarà pubblicizzato il vostro marchio e che avvenga sempre nel rispetto dei vostri diritti morali.
Principali clausole del contratto di merchandising
A) Esclusiva o non esclusiva:
Se è proprio necessario concedere l’esclusiva, è altresì importante che l’artista si riservi la possibilità di vendere i propri prodotti nei suoi concerti o nella pagina web.
Ricordatevi che se riconoscete l’esclusiva a Tizio, nessuno potrà, incluso l’artista medesimo, esercitare il diritto concesso, se non previsto specificamente.
Si consiglia quindi di NON concedere l’esclusiva sui diritti di immagine, marchio/nome del gruppo artistico per merchandising.
B) Ambito territoriale:
L’ambito territoriale della concessione può riguardare tutto il mondo, alcuni paesi o il territorio nazionale. Da valutarsi caso per caso. E’ comunque sempre necessario verificare quali siano i paesi dove vi sia una effettiva capacità di negoziazione da parte della vostra casa discografica o comunque di colui a cui concedete in licenza i vostri diritti. Come già sottolineato, una cessione o concessione in licenza che non porta ad un risultato, è inutile e pertanto un’occasione sprecata.
C) Percentuali abituali:
La percentuale è libera e comunque variabile sulla base del successo dell’artista, crescendo proporzionalmente alla fama di quest’ultimo.
