La legge prevede in linea generale che l’utilizzazione da parte di terzi della propria immagine debba sempre essere autorizzata: in particolare l’Art. 96 LDA dispone che il ritratto (immagine) di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa.
A questa regola, da prendere assolutamente come punto di riferimento, vi sono tuttavia delle eccezioni: infatti l’Art. 97 LDA prevede che non occorre invece il consenso della persona ritratta, quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, sempre nel rispetto dell’onore, del decoro e della reputazione della persona ritratta. Si ricordi infine che il ritratto di una persona può essere registrato come marchio solo da quest’ultima o da un terzo previa sua esplicita autorizzazione.
Cessione del diritto all’uso dell’immagine e del nome dell’artista nel contratto discografico
E’ comune trovare nei contratti discografici una clausola in forza della quale l’artista cede all’etichetta discografica il diritto di utilizzare il suo nome e la sua immagine per la promozione del disco e quindi affinché, a titolo esemplificativo, venga riprodotta su cataloghi discografici, su contenitori di fonogrammi e loro supplementi, manifesti, partiture e materiale pubblicitario, purché connesso con la vendita e la promozione dei dischi.
Il fine per il quale viene utilizzata la vostra immagine è molto importante, poiché ogni singolo uso deve essere considerato autorizzato separatamente.
Pertanto se la cessione è riferita alla sola promozione del disco e su determinati supporti, la compagnia non potrà utilizzare la vostra immagine, ad esempio per vendere magliette o gadget, se non previo vostro consenso e con ulteriore e eventuale distinta remunerazione1.
Cessione dei diritti audiovisivi
Altro fattore negoziabile del contratto è la cessione dei diritti sulle vostre registrazioni in formato audiovisivo (suono e immagini, concerto dal vivo, ad esempio); anche a questa cessione, si raccomanda, deve corrispondere un compenso, visto che la commercializzazione dei vostri video può comportare importanti entrate: la cessione infatti dei vostri diritti sulle registrazioni audio e sulle registrazioni video, sono due atti distinti e due, pertanto, devono essere i compensi uno quale esecutore della musica (audio), l’altro come “esecutore e attore del palcoscenico” (video).
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2012novembre