L’esclusiva dei contratti discografici è di vitale importanza: una volta ceduta infatti, solo il cessionario (casa discografica, nel caso di specie) potrà esercitare i vostri diritti, con esclusione di tutti gli altri, incluso l’artista medesimo.
L’esclusiva riguarda principalmente due aspetti: il territorio e il tempo.
Territorio: paesi di cessione
E’ possibile firmare un contratto dove si cedono i diritti solo per certi paesi, anche se la proposta contrattuale più comune comprende tutti i paesi del mondo.
E’ importante conoscere la reale rete di distribuzione del vostro contraente; normalmente infatti, molte compagnie richiedono l’esclusiva in paesi dove non hanno invero opportunità reali di concedere in licenza il disco o distribuirlo.
Una rispettosa clausola potrebbe prevedere un lasso di tempo durante il quale la casa discografica ha l’esclusiva per tutto il mondo, trascorso il quale, l’artista recupera il diritto di concedere in licenza il disco nei paesi dove la casa discografica non l’abbia ancora fatto.
La cosa che più si consiglia è comunque una prima cessione per il solo paese di appartenenza (Italia) e, in seguito, valutata l’efficienza della casa discografica e le sue proposte caso per caso, ampliare il territorio ad altri paesi con reali opportunità (si aspira sempre all’ideale e si consiglia in tal senso ovviamente, nella prassi però è difficile).
Come commenteremo più avanti, poter concedere in licenza il vostro disco è una necessità, non un accessorio del contratto: solo così si ampliano il territorio e le possibilità di vendita, nonché soprattutto di realizzare concerti in altri paesi.
Ogni cessione e concessione priva di effetti concreti è inutile ed è un’occasione persa.
Tempo: durata dell’esclusiva
La durata dell’esclusiva è quella che abbiamo analizzato al punto I, ovvero corrisponde a quell’arco temporale in cui l’artista non potrà registrare le proprie prestazioni artistiche per soggetti diversi dalla casa discografica con cui ha firmato il contratto.
Rimane libero di partecipare, ad esempio, ad una trasmissione radio, a condizione però che l’esecuzione non venga registrata (si consiglia sempre un impegno per iscritto dell’emittente radiofonica di non registrare l’esecuzione).
“Patto di non concorrenza”:
Nel caso poi sia inserito nel vostro contratto un “patto di non concorrenza”, in forza del quale alla scadenza del contratto e per X anni vi impegnate a non registrare gli stessi brani già oggetto del vostro contratto discografico né in proprio, né per terzi, l’esclusiva, seppur limitata a determinati brani, si estenderà anche all’arco temporale successivo alla scadenza del contratto, normalmente 5 anni.
