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Prosegue la pubblicazione della guida per i gruppi emergenti

Oggi continuiamo a parlare dei contratti discografici e le sua clausole.



Rinnovi automatici – Comunicazioni per impedire il rinnovo

Molti contratti discografici includono clausole in forza delle quali il contratto si rinnova automaticamente, se nessuna delle due parti comunica all’altra la volontà contraria, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Potrebbe anche valere, se non imposta la raccomandata dal vostro contratto e comunque da tenere come seconda opzione, una comunicazione via fax, avendo cura di conservare l’avviso di avvenuta ricezione.

Attenzione a queste clausole: vi consigliamo di appuntarvi a caratteri cubitali sulla vostra agenda il termine indicato nel contratto entro il quale comunicare alla etichetta la vostra eventuale disdetta (che non è quello in cui scade il contratto, ma è una data precedente, di solito dai due ai sei mesi prima della scadenza del contratto); in caso di vostra dimenticanza infatti, il contratto si rinnoverà automaticamente anche contro la vostra volontà (se non avete agito prima della data prevista nel contratto per impedire il rinnovo).

Si consiglia quindi di preferire contratti in cui non sia prevista una clausola di rinnovo automatico.

Clausola d’opzione

Molti contratti del settore prevedono una clausola di opzione a favore della casa discografica sulle future registrazioni in forza della quale quest’ultima può unilateralmente decidere entro un determinato termine se rinnovare il contratto per il periodo fissato nell’opzione (altri 18 mesi per esempio), anche contro la vostra volontà.

Spesso le opzioni sono legate e condizionate alle vendite, quindi per esempio la clausola potrebbe stabilire che se le vendite del vostro Cd hanno superato le X copie in un X periodo di tempo, la casa discografica potrà legare a sé l’artista per un ulteriore periodo di tempo.

Clausola di prelazione

Diversa è invece la clausola di prelazione in forza della quale, se alla scadenza del contratto, l’artista riceve una proposta artistica da terzi, sarà obbligato a renderla nota, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sua casa discografica e questa potrà, a sua scelta e entro un determinato tempo, esercitare o meno il suddetto diritto di prelazione.

In caso affermativo, la casa discografica potrà quindi nuovamente legare l’artista a sé, alle medesime condizioni economiche però proposte dal terzo offerente.

Il diritto di prelazione a favore della casa discografica ha una durata limitata nel tempo, solitamente di due anni dalla scadenza del contratto, periodo nel quale la libertà di contrattazione dell’artista sarà fortemente limitata; per questo alla concessione di tale diritto a favore della etichetta discografica deve sempre corrispondere un ulteriore corrispettivo per l’artista.

Se il corrispettivo non è previsto perché ad esempio siete artisti emergenti e il vostro futuro produttore non è minimamente disposto a negoziare sul punto, è comunque utile capire a cosa si rinuncia e utilizzarlo a proprio favore per poter trattare altre clausole, ristabilendo quindi un equilibrio contrattuale.

Non è comunque consigliabile firmare contratti che prevedano un diritto di prelazione sui futuri contratti. Tale clausola è infatti a favore della casa discografica e vi può impedire in futuro di negoziare con altre etichette o di autoprodurvi.

L’inserimento di una clausola di prelazione è comunque, a nostro parere, controproducente per entrambe le parti contrattuali; crediamo infatti che qualora l’artista non voglia più lavorare per la sua etichetta discografica, ma invece iniziare una nuova collaborazione, tenerlo forzatamente con le mani legate, porta di solito a pessimi risultati. 

(Dal Manuale di Sopravvivenza per musicisti, S. Antonini e J.C. Rodriguez)