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Utilissime indicazioni per gli artisti emergenti italiani

Non solo news sul concorso per gruppi emergenti ma anche importanti approfondimenti. Oggi continuiamo a parlare di contratti discografici.



Clausola della durata della cessione dei diritti di sfruttamento delle registrazioni effettuate nel termine indicato dal contratto

Come abbiamo già anticipato, le durate da prendere in considerazione sono due, una appunto la durata nella quale siete legati a quella casa discografica per realizzare N registrazioni appena analizzata, l’altra, quella della cessione alla etichetta discografica dei vostri diritti sulle registrazioni effettuate.

Abbiamo appena trattato il primo aspetto; per quanto concerne il secondo, l’Art. 85 LDA prevede che i diritti degli artisti interpreti ed esecutori durano 50 anni dalla data della prima esecuzione; se tale esecuzione viene tuttavia pubblicata o comunicata al pubblico durante il termine precedente, i 50 anni decorrono dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla comunicazione al pubblico della fissazione.

Questo pertanto significa che quando cedete/concedete diritti sulla vostra registrazione, negoziate per un tempo massimo di 50 anni.

La clausola tipica solitamente prevede “una cessione dei vostri diritti per il tempo massimo previsto dalla legge”. Attenzione dunque. Anche se questa è la prassi, dovete sapere cosa prevede la legge prima di firmare un contratto, vista l'importanza di una cessione così duratura.

Si ricorda, tuttavia che il 31 ottobre 2011 è entrata in vigore la Direttiva Comunitaria 2011/77/UE del 27 settembre 2011 che ha esteso da 50 a 70 anni la durata dei diritti connessi degli artisti, interpreti ed esecutori sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma, che sarà trasposta negli ordinamenti interni della Comunità Europea entro il 1 novembre 2013.

Giova ricordare inoltre che detta direttiva, oltre all’estensione dei termini della protezione per alcuni dei dritti connessi, prevede una serie di misure dirette a riequilibrare, in favore degli artisti, il contenuto dei contratti di cessione dei diritti connessi stipulati con i produttori di fonogrammi ed attualmente in vigore.

In questo senso, nel caso in cui, allo spirare dei 50 anni, il produttore non metta in vendita o comunque a disposizione del pubblico una quantità sufficiente di copie del fonogramma, agli artisti è data facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di cessione dei diritti connessi, previa notifica al produttore dell'intenzione di risolvere il contratto.

La risoluzione ha effetto decorso un anno dalla notifica, a condizione che il produttore non abbia nel frattempo realizzato le forme di utilizzazione richieste (vendita o altra messa a disposizione dell'opera al pubblico). A seguito della risoluzione del contratto, si estinguono i diritti del produttore sul fonogramma e l’artista ne riacquista la piena titolarità.

La Direttiva stabilisce altresì l’obbligo per i produttori di accantonare in un fondo il 20% dei guadagni annuali ottenuti a partire dal cinquantesimo anno di sfruttamento economico dei fonogrammi. A titolo di remunerazione supplementare, questa somma dovrà essere devoluta attraverso le società di gestione collettiva agli artisti i cui contratti discografici prevedono forme di compenso forfetario e non secondo percentuali annuali sulle vendite.

(Da " Manuale di Sopravvivenza per Musicisti", Sveva Antonini e Joseph Coll Rodriguez)